Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992: Riduzione di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine"; Prelevamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorente per far fronte ad oneri legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo"; Istituzione del capitolo 8220 "Contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa". 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.