Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato  di
previsione della spesa per l'anno finanziario 1992:
    Riduzione di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa
del  capitolo  9570  "Fondo  di  riserva  per le spese obbligatorie e
d'ordine";
    Prelevamento di lire 300.000.000 in termini di  competenza  e  di
cassa  dal  capitolo  9520  "Fondo  occorente per far fronte ad oneri
legislativi  in  corso  concernenti  spese  correnti  per   ulteriori
programmi di sviluppo";
    Istituzione  del  capitolo  8220  "Contributi ai Comuni singoli o
associati per la  realizzazione  dei  piani  di  coordinamento  degli
orari"  con  lo  stanziamento  di  lire  500.000.000  in  termini  di
competenza e di cassa".
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.