Art. 11.
                          Norma transitoria
 
   1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo  devono
essere  presentate  entro  centoventi  giorni  dall'entrata in vigore
della presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 28 maggio 1992
 
                               FERRERO