Art. 2. Compiti della regione 1. La Regione Liguria, in base alle finalita' esposte nell'art. 1 ed in attuzione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142, adotta le misure idonee a favorire il coordinamento degli orari in ambito regionale per i servizi di sua competenza. 2. La Regione, in particolare, tenendo anche conto dei criteri indicati nell'art. 3, definisce i principi per l'articolazione degli orari delle Unita' Sanitarie Locali, dei trasporti pubblici locali, dei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonche' degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali. 3. La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto al comma 2.