Art. 2.
                        Compiti della regione
 
   1.  La Regione Liguria, in base alle finalita' esposte nell'art. 1
ed in attuzione a quanto previsto dal  comma  3  dell'art.  36  della
legge  8  giugno  1990  n. 142, adotta le misure idonee a favorire il
coordinamento degli orari in ambito regionale per i  servizi  di  sua
competenza.
   2.  La  Regione,  in  particolare, tenendo anche conto dei criteri
indicati nell'art. 3, definisce i principi per l'articolazione  degli
orari  delle  Unita' Sanitarie Locali, dei trasporti pubblici locali,
dei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita  e  consumo
di   alimenti   e   bevande,   nonche'  degli  impianti  stradali  di
distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali.
   3. La  Regione,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di
quanto previsto al comma 2.