Art. 6.
                      Attribuzione di funzioni
 
   1.  All'Ufficio  tutela  del  consumatore,  istituito  presso   il
servizio  Attivita'  della  distribuzione della Regione Liguria, sono
attribuiti i seguenti compiti:
     a) attivita' di  documentazione,  informazione  ed  orientamento
presso i Comuni singoli o associati;
     b) esame delle domande di contributo presentate dai Comuni;
     c) attivita' di verifica sull'applicazione della presente legge,
anche  sulla  base  delle  relazioni  finali  annuali predisposte dai
Comuni in conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma 3;
     d)  predisposizione  della  relazione  annuale  sullo  stato  di
attuazione  della presente legge che la Giunta e' tenuta a presentare
al Consiglio regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno.