Art. 6. Attribuzione di funzioni 1. All'Ufficio tutela del consumatore, istituito presso il servizio Attivita' della distribuzione della Regione Liguria, sono attribuiti i seguenti compiti: a) attivita' di documentazione, informazione ed orientamento presso i Comuni singoli o associati; b) esame delle domande di contributo presentate dai Comuni; c) attivita' di verifica sull'applicazione della presente legge, anche sulla base delle relazioni finali annuali predisposte dai Comuni in conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma 3; d) predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge che la Giunta e' tenuta a presentare al Consiglio regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno.