Art. 9. Concessione, erogazione e revoca dei contributi 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 8, concede contributi: a) per le attivita' di cui all'art. 7, lettera a), in rapporto alle globalita' degli obiettivi di coordinamento previsti dallo stu- dio di fattibilita' ed alla popolazione resindente nei Comuni interessati, nonche' in rapporto all'entita' delle ricerche necessarie per conseguire detti obiettivi; b) per le attivita' di cui all'art. 7, lettera b), in rapporto agli obiettivi perseguiti dal piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati approvato allo stesso parametro demografico di cui alla lettera a). 2. I contributi sono erogati, in via anticipata, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile; la restante quota e' erogata sulla base di rendicontazione delle spese sostenute. 3. I Comuni sono tenuti a presentare, con scadenza annuale, una relazione finale di verifica sugli interventi effettuati in materia di coordinamento degli orari. 4. I contributi concessi ai Comuni singoli o associati, in base alla presente legge, sono revocati qualora le iniziative per le quali sono stati concessi non siano realizzate entro un anno dalla data di ultimazione prevista dai Comuni.