Art. 9.
           Concessione, erogazione e revoca dei contributi
 
   1.  La  Giunta  regionale, entro novanta giorni dal termine di cui
all'art. 8, concede contributi:
     a) per le attivita' di cui all'art. 7, lettera a),  in  rapporto
alle  globalita' degli obiettivi di coordinamento previsti dallo stu-
dio  di  fattibilita'  ed  alla  popolazione  resindente  nei  Comuni
interessati,   nonche'   in   rapporto   all'entita'  delle  ricerche
necessarie per conseguire detti obiettivi;
     b) per le attivita' di cui all'art. 7, lettera b),  in  rapporto
agli  obiettivi perseguiti dal piano di coordinamento degli orari dei
servizi  pubblici  e  privati   approvato   allo   stesso   parametro
demografico di cui alla lettera a).
   2.  I contributi sono erogati, in via anticipata, nella misura del
50 per cento della spesa ammissibile; la restante  quota  e'  erogata
sulla base di rendicontazione delle spese sostenute.
   3.  I  Comuni  sono tenuti a presentare, con scadenza annuale, una
relazione finale di verifica sugli interventi effettuati  in  materia
di coordinamento degli orari.
   4.  I  contributi  concessi ai Comuni singoli o associati, in base
alla presente legge, sono revocati qualora le iniziative per le quali
sono stati concessi non siano realizzate entro un anno dalla data  di
ultimazione prevista dai Comuni.