Art. 7.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma  tre
dell'art.  31  dello Statuto speciale ed entrera' in vigore il giorno
successivo a  quello  della  data  di  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come  legge  della  regione  autonoma
Valle d'Aosta.
    Aosta, 17 giugno 1992
 
                               LANIVI