Art. 2.
                          Norme finanziarie
 
   1. Alla maggiore spesa per l'anno 1992 derivante dall'applicazione
della presente legge si fa fronte con le disponibilita' gia' iscritte
al capitolo n. 64560 del bilancio della Regione per il medesimo anno.
   2.  A  decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di
cui  alla  legge  regionale   28   dicembre   1984,   n.   83,   come
successivamente  modificata,  si provvedera' con legge di bilancio ai
sensi dell'art. 15 della legge regionale  27  dicembre  1989,  n.  90
"Norme  in  materia  di  bilancio  e  di  contabilita' generale della
Regione Autonoma Valle d'Aosta".