Art. 2. Norme finanziarie 1. Alla maggiore spesa per l'anno 1992 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilita' gia' iscritte al capitolo n. 64560 del bilancio della Regione per il medesimo anno. 2. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come successivamente modificata, si provvedera' con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".