Art. 11. Requisiti soggettivi degli enti ausiliari 1. Sono iscritti all'Albo regionale gli enti ausiliari che gestiscono, senza fini di lucro, strutture che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, offrono in concreto servizi rivolti a cittadini che si trovano in condizioni di tossicodipendenza o esplicano attivita' rivolte all'inserimento o reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti. 2. Sono iscritti all'Albo anche le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e che esplicano le attivita' di cui al precedente comma tramite personale adeguatamente formato, nonche' le cooperative operanti per l'inserimento lavorativo dei tossicodipendenti. 3. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono possedere la personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o la natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, ovvero di organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge n. 266/91. 4. I medesimi soggetti possono svolgere la loro attivita' in forma residenziale o semiresidenziale con ospitalita' e attivita' diurna quotidiana di almeno otto ore e per non meno di cinque giorni la settimana e comunque in altre forme per almeno quaranta ore settimanali.