Art. 11.
              Requisiti soggettivi degli enti ausiliari
 
   1.  Sono  iscritti  all'Albo  regionale  gli  enti  ausiliari  che
gestiscono, senza fini di  lucro,  strutture  che,  indipendentemente
dalla denominazione dichiarata, offrono in concreto servizi rivolti a
cittadini  che  si  trovano  in  condizioni  di  tossicodipendenza  o
esplicano   attivita'   rivolte   all'inserimento   o   reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti.
   2.  Sono iscritti all'Albo anche le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e che esplicano le attivita'
di cui al precedente comma tramite personale  adeguatamente  formato,
nonche'  le  cooperative  operanti  per  l'inserimento lavorativo dei
tossicodipendenti.
   3. I soggetti di cui ai  commi  precedenti  debbono  possedere  la
personalita'  giuridica  di diritto pubblico o privato o la natura di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai  sensi  dell'art.  12  e
seguenti  del codice civile, ovvero di organizzazione di volontariato
costituita ai sensi della legge n. 266/91.
   4. I medesimi soggetti possono svolgere la loro attivita' in forma
residenziale o semiresidenziale con ospitalita'  e  attivita'  diurna
quotidiana  di  almeno  otto  ore  e per non meno di cinque giorni la
settimana  e  comunque  in  altre  forme  per  almeno  quaranta   ore
settimanali.