Art. 15.
                            Albo speciale
 
   1. Presso  l'Assessorato  alla  Sanita'  e  Sicurezza  Sociale  e'
istituito  l'Albo  speciale  per gli Enti e le persone che gestiscono
con finalita' di lucro  le  strutture  per  la  realizzazione  ed  il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
   2.  Ai  fini dell'iscrizione all'Albo regionale speciale di cui al
comma precedente gli Enti e le persone interessate devono possedere i
requisiti richiesti per gli Enti non aventi finalita' di lucro.