Art. 15. Albo speciale 1. Presso l'Assessorato alla Sanita' e Sicurezza Sociale e' istituito l'Albo speciale per gli Enti e le persone che gestiscono con finalita' di lucro le strutture per la realizzazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale speciale di cui al comma precedente gli Enti e le persone interessate devono possedere i requisiti richiesti per gli Enti non aventi finalita' di lucro.