Art. 18.
              Formazione e aggiornamento del personale
 
   1.  La  Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale
di propria competenza, promuove attivita' di  riqualificazione  e  di
aggiornamento per tutto il personale che opera per le finalita' della
presente  legge  ed in particolare per i medici di base, nel rispetto
delle  competenze  statali  concernenti  il  personale  del  Servizio
Sanitario  Nazionale e della normativa contrattuale relativa a quello
convenzionato, nonche' nei  confronti  degli  operatori  dei  servizi
privati  convenzionati  di  cui  all'art. 127 comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
   2. Le modalita' di svolgimento di detta attivita', sono  stabilite
con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato
alla   Sanita'   di   concerto   con   l'Assessore   alla  Formazione
professionale.
   3. All'esecuzione dei programmi di cui  al  comma  2  provvede  la
Regione sentita l'Unita' Sanitaria Locale.