Art. 18. Formazione e aggiornamento del personale 1. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attivita' di riqualificazione e di aggiornamento per tutto il personale che opera per le finalita' della presente legge ed in particolare per i medici di base, nel rispetto delle competenze statali concernenti il personale del Servizio Sanitario Nazionale e della normativa contrattuale relativa a quello convenzionato, nonche' nei confronti degli operatori dei servizi privati convenzionati di cui all'art. 127 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Le modalita' di svolgimento di detta attivita', sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanita' di concerto con l'Assessore alla Formazione professionale. 3. All'esecuzione dei programmi di cui al comma 2 provvede la Regione sentita l'Unita' Sanitaria Locale.