Art. 3. Sistema organizzativo 1. Le finalita' della presente legge sono attuate mediante un sistema organizzativo basato su: a) Le Unita' Sanitarie Locali che operano attraverso: 1) presidi ospedalieri per gli interventi di emergenza, di disintossicazione e per la cura di patologie correlate alla tossicodipendenza; 2) servizi per le tossicodipendenze, SERT, come da art. 118 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; b) Enti ausiliari costituiti senza fini di lucro ed Enti e persone costituiti con finalita' di lucro, ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990.