Art. 3.
                        Sistema organizzativo
 
   1. Le finalita' della presente  legge  sono  attuate  mediante  un
sistema organizzativo basato su:
     a) Le Unita' Sanitarie Locali che operano attraverso:
     1)  presidi  ospedalieri  per  gli  interventi  di emergenza, di
disintossicazione  e  per  la  cura  di  patologie   correlate   alla
tossicodipendenza;
     2)  servizi per le tossicodipendenze, SERT, come da art. 118 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
     b) Enti ausiliari costituiti senza  fini  di  lucro  ed  Enti  e
persone costituiti con finalita' di lucro, ai sensi degli artt. 115 e
116 del D.P.R.  n. 309/1990.