Art. 6.
       Terapia mediante farmaci ad azione analgesico-narcotica
                      e continuita' terapeutica
 
   1.  L'impiego  dei  farmaci  ad  azione  analgesico-narcotica   e'
subordinata  all'accertamento dell'esistenza delle condizioni che, ai
sensi del decreto del Ministero  della  Sanita'  7  agosto  1980,  lo
rendano necessario.
   2.  Per  la  somministrazione  di  farmaci  ad  azione analgesico-
narcotica a soggetti sottoposti a terapia  riabilitativa  nell'ambito
dei programmi terapeutici individualizzati, le UU.SS.LL.  sono tenute
ad  assicurare  le  continuita'  terapeutica  nei  giorni festivi, in
carenza del servizio preposto, anche mediante l'utilizzo dei  servizi
o dell'attivita' di pronto soccorso dei presidi ospedalieri.
   3.  L'impiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento
degli stati di tossicodipendenza deve  essere  utilizzato  secondo  i
limiti  e  le  modalita'  previsti  dal  decreto  del Ministero della
Sanita' 19 dicembre 1990, n. 445.