Art. 6. Terapia mediante farmaci ad azione analgesico-narcotica e continuita' terapeutica 1. L'impiego dei farmaci ad azione analgesico-narcotica e' subordinata all'accertamento dell'esistenza delle condizioni che, ai sensi del decreto del Ministero della Sanita' 7 agosto 1980, lo rendano necessario. 2. Per la somministrazione di farmaci ad azione analgesico- narcotica a soggetti sottoposti a terapia riabilitativa nell'ambito dei programmi terapeutici individualizzati, le UU.SS.LL. sono tenute ad assicurare le continuita' terapeutica nei giorni festivi, in carenza del servizio preposto, anche mediante l'utilizzo dei servizi o dell'attivita' di pronto soccorso dei presidi ospedalieri. 3. L'impiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza deve essere utilizzato secondo i limiti e le modalita' previsti dal decreto del Ministero della Sanita' 19 dicembre 1990, n. 445.