Art. 3. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 15 giugno 1992 RHODIO ALLEGATO A (Omissis).