Art. 3.
 
   1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed  entra  in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 15 giugno 1992
 
                               RHODIO
 
                                                           ALLEGATO A
   (Omissis).