Art. 2. 1. Il primo comma lettera b) dell'art. 3 della legge regionale n. 15/85 e' cosi' modificato: "una quota annua, da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del gruppo, sulla base dei seguenti criteri; 1) gruppi fino a 4 consiglieri L. 8.000.000; 2) gruppi fino a 8 consiglieri L. 18.000.000; 3) gruppi fino a 12 consiglieri L. 28.000.000; 4) gruppi fino a 16 consiglieri L. 38.000.000; 5) gruppi oltre 16 consiglieri L. 48.000.000.