Art. 2.
 
   1. Il primo comma lettera b) dell'art. 3 della legge regionale  n.
15/85  e'  cosi'  modificato:  "una quota annua, da corrispondersi in
rate mensili, variabile secondo la consistenza del gruppo, sulla base
dei seguenti criteri;
    1) gruppi fino a 4 consiglieri L. 8.000.000;
    2) gruppi fino a 8 consiglieri L. 18.000.000;
    3) gruppi fino a 12 consiglieri L. 28.000.000;
    4) gruppi fino a 16 consiglieri L. 38.000.000;
    5) gruppi oltre 16 consiglieri L. 48.000.000.