Art. 3.
 
   1.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  presente legge valutati
complessivamente per l'anno 1992 in L. 160.940.000 si provvede con  i
fondi  stanziati  sul  cap.  1001105  dello  stato  di previsione del
bilancio per l'esercizio finanziario 1992.
   2. Alla determinazione degli oneri  per  gli  esercizi  finanziari
successivi  si  provvede  con  la  legge  di  bilancio  relativa agli
esercizi medesimi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 2 luglio 1992
 
                               RHODIO