Art. 3. 1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge valutati complessivamente per l'anno 1992 in L. 160.940.000 si provvede con i fondi stanziati sul cap. 1001105 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1992. 2. Alla determinazione degli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvede con la legge di bilancio relativa agli esercizi medesimi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 2 luglio 1992 RHODIO