Art. 2. La Giunta Regionale e' autorizzata ad esercitare il diritto d'opzione spettante, e a compiere tutte le operazioni necessarie per la sottoscrizione di n. 1.135.232 azioni ordinarie di nuova emissione del valore di L. 400 ciascuna, per l'ammontare complessivo di L. 454.092.800.