Art. 2.
 
   La  Giunta  Regionale  e'  autorizzata  ad  esercitare  il diritto
d'opzione spettante, e a compiere tutte le operazioni necessarie  per
la sottoscrizione di n. 1.135.232 azioni ordinarie di nuova emissione
del  valore  di  L.  400  ciascuna, per l'ammontare complessivo di L.
454.092.800.