Art. 9.
 
   1.  E' autorizzata nel corso del triennio 1992/1994 la spesa di L.
4.000.000.000 per  la  straordinaria  manutenzione  di  immobili  del
demanio e patrimonio regionale escluso quello delegato ai sensi della
L.R. n. 64 del 4 settembre 1976.
   Al  bilancio pluriennale fa carico la spesa di L. 4.000.000.000 di
cui L. 2.000.000.000 sul bilancio 1992 e L. 1.000.000.000  tanto  per
l'anno 1993 che per l'anno 1994.
   2. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
di  proprieta'  regionale  in  cui  si  svolgono  attivita' pubbliche
gestite dalla Regione e' autorizzata nel triennio 1992/1994 la  spesa
di  L.  600.000.000,  ripartita  in L. 200.000.000 per ciascuno degli
anni 1992, 1993, 1994.
   3. Per la realizzazione di progetti speciali di investimento nelle
aziende agricole di  proprieta'  della  Regione  e'  autorizzata  nel
triennio la spesa di L. 1.500.000.000 ripartita in L. 500.000.000 per
ciacsuno degli anni 1992, 1993, 1994.