Art. 9. 1. E' autorizzata nel corso del triennio 1992/1994 la spesa di L. 4.000.000.000 per la straordinaria manutenzione di immobili del demanio e patrimonio regionale escluso quello delegato ai sensi della L.R. n. 64 del 4 settembre 1976. Al bilancio pluriennale fa carico la spesa di L. 4.000.000.000 di cui L. 2.000.000.000 sul bilancio 1992 e L. 1.000.000.000 tanto per l'anno 1993 che per l'anno 1994. 2. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di proprieta' regionale in cui si svolgono attivita' pubbliche gestite dalla Regione e' autorizzata nel triennio 1992/1994 la spesa di L. 600.000.000, ripartita in L. 200.000.000 per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994. 3. Per la realizzazione di progetti speciali di investimento nelle aziende agricole di proprieta' della Regione e' autorizzata nel triennio la spesa di L. 1.500.000.000 ripartita in L. 500.000.000 per ciacsuno degli anni 1992, 1993, 1994.