Art. 5.
                            Licenza d'uso
 
   1.  Il sindaco rilascia la licenza d'uso dopo aver acquisito anche
la dichiarazione di conformita' ovvero, ove prescritto, il verbale di
collaudo, di cui all'art. 4 per gli edifici e impianti.
   2. La licenza d'uso e' comprensiva delle  certificazioni  previste
dalle  norme  vigenti  nelle materie indicate all'art. 1, fatte salve
quelle di esclusiva competenza di organi dello Stato.
   3. Il sindaco puo'  in  ogni  momento  chiedere  la  consulenza  o
un'ispezione   di   controllo   all'ufficio  provinciale  impianti  a
pressione   e   prevenzione   incendi   o   ai   competenti    uffici
dell'Assessorato   alla   tutela  dell'ambiente  quando  trattasi  di
problemi connessi con la tutela da inquinamenti.
   4. In caso di constatata inosservanza delle norme di cui  all'art.
1 il sindaco nega la licenza d'uso.
   5. Per le attivita' e gli impianti da stabilirsi con deliberazione
della  Giunta  provinciale,  da  pubblicarsi nel Bollettino ufficiale
della Regione, deve essere inviata a cura della ditta  installatrice,
o  del  collaudatore,  all'ufficio provinciale impianti a pressione e
prevenzione incendi, una scheda tecnica dell'opera e dell'impianto di
cui all'art. 1, contentente i dati di riconoscimento e le  principali
caratteristiche.
   6.  La licenza d'uso ha validita', ai sensi del presente articolo,
fintanto che non vengano  modificate  sostanzialmente  le  condizioni
costruttive,  impiantistiche,  di  deposito e lavorazione di sostanze
pericolose e non vengano superati i limiti  massimi  di  affollamento
autorizzati.