Art. 6.
                          C o n t r o l l i
 
   1.  L'ufficio  provinciale  impianti  a  pressione  e  prevenzione
incendi effettua controlli a campione  dei  progetti  depositati  nei
comuni,  nonche' ispezioni delle costruzioni e installazioni in corso
e di  quelle  ultimate,  prima  del  rilascio  della  licenza  d'uso,
riferendo   al   sindaco   competente  in  caso  di  accertamento  di
inosservanza delle norme della presente legge.
   2.  L'ufficio  provinciale  impianti  a  pressione  e  prevenzione
incendi  deve  esprimersi  entro  trenta  giorni  dal ricevimento sui
progetti inoltratigli su propria richiesta. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stata comunicata la determinazione o senza  che
l'ufficio  abbia  rappresentato esigenze istruttorie, e' facolta' del
comune  di  procedere   indipendentemente   dall'acquisizione   della
relazione tecnica dell'ufficio.
   3.  In  caso  di accertata inosservanza delle norme concernenti le
materie di cui all'art. 1, il sindaco ordina  al  proprietario  o  al
titolare   dell'attivita'   di   eseguire   i  lavori  necessari  per
l'eliminazione delle inosservanze entro i tempi tecnici necessari.
   4. In tutti gli edifici ed impianti per  i  quali  e'  gia'  stata
rilascita   la   licenza  d'uso,  l'ufficio  provinciale  impianti  a
pressione e prevenzione incendi e, relativamente a problemi  connessi
con  gli  inquinamenti,  i  competenti  uffici  dell'Assessorato alla
tutela dell'ambiente  possono  effettuare  ispezioni  e  controlli  e
richiedere  la documentazione tecnica e le informazioni necessarie ai
fini della vigilanza.
   5.  I  funzionari  tecnici  incaricati  del   servizio   ispettivo
relativamente  alle  materie  di  prevenzione  incendi,  nonche' alla
sicurezza  ed  al   contenimento   energetico   degli   impianti   di
riscaldamento   ricevono   la   qualifica  di  ufficiali  di  polizia
giudiziaria con le attribuzioni di  cui  agli  articoli  8  e  9  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ai
sensi dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
marzo  1975, n. 474, integrato dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197.
   6. In caso di constatata inosservanza o  carenza  di  applicazione
delle  norme  vigenti nelle materie di cui all'art. 1, il funzionario
rilascia  al  responsabile  o  al  conduttore   o   al   proprietario
dell'impianto   copia   del   verbale   di  ispezione  contenente  le
prescrizioni secondo le norme e le modalita' di cui all'art. 16 della
legge provinciale 27  ottobre  1988,  n.  41.  Qualora  le  verifiche
necessitino   di   analisi   o  di  valutazioni  d'eseguibilita'  non
immediata,   le   evetuali   prescrizioni   vengono   notificate   al
proprietario dell'impianto dall'ufficio competente. Copia del verbale
viene  trasmessa  d'ufficio al sindaco competente, se le prescrizioni
in esso contenute comportano adempimenti per il comune.
   7. Per determinati controlli da effettuarsi  periodicamente  sugli
impianti  di  riscaldamento  al fine di misurare che i prodotti della
combustione non superino i valori-limite fissati dalle leggi vigenti,
per  verificare  i  dispositivi  per  la  tutela   delle   acque   da
inquinamento  e  lo  stato  generale  dell'impianto,  possono  essere
incaricati, mediante  deliberazione  della  Giunta  provinciale,  gli
spazzacamini.  L'attivita' di controllo e verifica degli spazzacamini
e' sottoposta alla  vigilanza  dell'ufficio  provinciale  impianti  a
pressione  e  prevenzione incendi e dell'ufficio tutela dell'aria. Le
tariffe da applicarsi per l'attivita' di controllo e  verifica  degli
spazzacamini  devono  essere  approvate dalla Giunta provinciale. Nel
caso gli uffici provinciali  competenti  constatino  irregolarita'  o
violazioni  di  legge  nell'attivita'  di  controllo e verifica degli
spazzacamini, a carico dello spazzacamino responsabile si applica una
sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di
controllo dell'impianto in questione  e,  in  caso  di  recidiva,  la
Giunta  provinciale  revoca  allo  spazzacamino  l'autorizzazione  ad
eseguire le verifiche di cui al presente comma.