Art. 13.
 
   1.  Il  comma  1   dell'art.   29   dell'ordinamento   urbanistico
provinciale,  approvato  con  decreto  del  presidente  della  Giunta
provinciale 23 giugno 1970, n. 20, e' modificato  dall'art.  7  della
legge provinciale n. 34/1980, e' cosi' sostituito:
   "1.  Ogni  consiglio  comunale  deve  costituire  una  commissione
edilizia comunale composta di almeno 7 membri e cioe':
     a) il sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede;
     b) un rappresentante dell'unita' sanitaria  locale  appartenente
al  servizio  per  l'igiene  e  la  sanita'  pubblica  competente per
territorio;
     c)   un   esperto   designato    dall'assessorato    provinciale
all'urbanistica, scelto, fino all'istituzione degli uffici distaccati
ai  sensi  dell'art.  43  del  presente  testo unico, dall'albo degli
esperti in  urbanistica  e  tutela  del  paesaggio  istituito  presso
l'amministrazione provinciale;
     d)  un  tecnico  comunale  o  un  tecnico  scelto  dal consiglio
comunale;
     e) il comandante del corpo dei vigili del fuoco  competente  per
territorio, o un suo delegato;
     f)   un   rappresentante   delle   associazioni  per  la  tutela
dell'ambiente, scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta
dalle relative associazioni;
     g) un rappresentante degli  agricoltori  e  coltivatori  diretti
scelto
da   una   terna   di   nominativi  proposta  dall'associazione  piu'
rappresentativa".
   2. Ai commi 6, 7 e 8 le parole "al n. 3)"  sono  sostituite  dalle
parole "alla lettera c) del comma 1".