Art. 13. 1. Il comma 1 dell'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, e' modificato dall'art. 7 della legge provinciale n. 34/1980, e' cosi' sostituito: "1. Ogni consiglio comunale deve costituire una commissione edilizia comunale composta di almeno 7 membri e cioe': a) il sindaco o un assessore da lui delegato, che la presiede; b) un rappresentante dell'unita' sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanita' pubblica competente per territorio; c) un esperto designato dall'assessorato provinciale all'urbanistica, scelto, fino all'istituzione degli uffici distaccati ai sensi dell'art. 43 del presente testo unico, dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito presso l'amministrazione provinciale; d) un tecnico comunale o un tecnico scelto dal consiglio comunale; e) il comandante del corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato; f) un rappresentante delle associazioni per la tutela dell'ambiente, scelto tra una terna di residenti nel comune, proposta dalle relative associazioni; g) un rappresentante degli agricoltori e coltivatori diretti scelto da una terna di nominativi proposta dall'associazione piu' rappresentativa". 2. Ai commi 6, 7 e 8 le parole "al n. 3)" sono sostituite dalle parole "alla lettera c) del comma 1".