Art. 16.
 
   1.   Al   comma   5   dell'art.  42  dell'ordinamento  urbanistico
provinciale,  sostituito  dall'art.  8  della  legge  provinciale  24
novembre  1980,  n. 34, e' aggiunto il seguente periodo: "Finche' non
e' intervenuto il cambiamento  della  destinazione  d'uso  nel  piano
urbanistico  comunale,  le  costruzioni non possono essere utilizzate
per  altre  attivita',  che  per  quelle  per  le  quali  sono  state
realizzate".