Art. 16. 1. Al comma 5 dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e' aggiunto il seguente periodo: "Finche' non e' intervenuto il cambiamento della destinazione d'uso nel piano urbanistico comunale, le costruzioni non possono essere utilizzate per altre attivita', che per quelle per le quali sono state realizzate".