Art. 23. Norma transitoria 1. Fino all'approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale possono essere individuate con deliberazione della Giunta provinciale in base a criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, zone economicamente depresse comprendenti interi comuni o parti di esse. 2. Nelle zone economicamente depresse possono essere individuate zone per impianti turistici, anche per consentire l'insediamento di nuovi e l'ampliamento di esercizi esistenti. I criteri per l'individuazione delle zone per impianti turistici sono determinati nel regolamento di esecuzione.