Art. 23.
                          Norma transitoria
 
   1. Fino all'approvazione  del  piano  provinciale  di  sviluppo  e
coordinamento    territoriale    possono   essere   individuate   con
deliberazione della Giunta provinciale in base  a  criteri  stabiliti
nel   regolamento   di   esecuzione,   zone  economicamente  depresse
comprendenti interi comuni o parti di esse.
   2. Nelle zone economicamente depresse possono  essere  individuate
zone  per  impianti turistici, anche per consentire l'insediamento di
nuovi  e  l'ampliamento  di  esercizi  esistenti.   I   criteri   per
l'individuazione  delle  zone per impianti turistici sono determinati
nel regolamento di esecuzione.