Art. 2.
                   Commissione consultiva tecnica
                 per la distribuzione dei carburanti
 
   1. Il primo ed il  secondo  comma  dell'articolo  13  della  legge
regionale   n.  45  del  1988  sono  rispettivamente  sostituiti  dai
seguenti:
   "1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione
di carburanti,  e'  istituita,  presso  l'Assessorato  regionale  del
turismo,   artigianato   e   commercio,  una  Commissione  presieduta
dall'Assessore  regionale  del  medesimo  Assessorato  o  da  un  suo
delegato, cosi' composta:
    il coordinatore del Servizio artigianato e commercio;
    il coordinatore del Settore dei carburanti;
    tre    rappresentanti    regionali    designati   dalle   diverse
organizzazioni  sindacali  dei   gestori   di   impianti   carburanti
maggiormente rappresentative;
    tre rappresentanti delle Societa' petrolifere operanti nella rete
distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'E.N.I.;
    un  rappresentante  dell'Ispettorato  regionale  dei  vigili  del
fuoco;
    un rappresentante regionale dell'A.C.I.;
    un rappresentante regionale dell'A.N.C.I.;
    un rappresentante regionale dell'U.P.S.;
    un rappresentante dell'Asso petroli;
    un rappresentante dell'U.T.I.F.
   2. Funge da segretario un dipendente del  Servizio  artigianato  e
commercio con qualifica non inferiore alla VI fascia funzionale".