Art. 2. Commissione consultiva tecnica per la distribuzione dei carburanti 1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 45 del 1988 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione di carburanti, e' istituita, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, una Commissione presieduta dall'Assessore regionale del medesimo Assessorato o da un suo delegato, cosi' composta: il coordinatore del Servizio artigianato e commercio; il coordinatore del Settore dei carburanti; tre rappresentanti regionali designati dalle diverse organizzazioni sindacali dei gestori di impianti carburanti maggiormente rappresentative; tre rappresentanti delle Societa' petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'E.N.I.; un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco; un rappresentante regionale dell'A.C.I.; un rappresentante regionale dell'A.N.C.I.; un rappresentante regionale dell'U.P.S.; un rappresentante dell'Asso petroli; un rappresentante dell'U.T.I.F. 2. Funge da segretario un dipendente del Servizio artigianato e commercio con qualifica non inferiore alla VI fascia funzionale".