Art. 25.
             Utilizzo delle risorse naturali dell'alveo
 
   1.  E'  vietata  la  raccolta  del legname trasportato a valle dal
fiume se  non  muniti  di  autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'
competente  per  territorio  e  recante  l'indicazione dei comuni nei
quali si effettua la raccolta.
   2. E' vietato  l'abbattimento,  il  taglio  o  la  raccolta  della
vegetazione  ancorata  anche  soltanto  in  parte  al fondo dei corsi
d'acqua.
   3. E' vietato il taglio di piante, arbusti o  vegetazione  con  lo
scopo di aprire nuovi percorsi per l'accesso al greto del fiume.
   4.  E'  vietata la raccolta di legname recante bolli autorizzativi
al taglio del Corpo Forestale dello Stato e del parco del Ticino  e/o
comunque segni che ne attestino la provenienza e la proprieta'.
   5. E' vietata la raccolta di sassi quarziferi nell'alveo del fiume
se  non muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente
e certificazioni relative ai previsti oneri fiscali.
   6. Per la realizzazione delle operazioni  autorizzate  di  cui  ai
commi  uno  e  cinque e' consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per
l'accesso sul greto del fiume; in acqua e' sempre  vietato  l'uso  di
mezzi meccanici, con esclusione delle imbarcazioni.
   7. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire centomila a lire unmilione.