Art. 25. Utilizzo delle risorse naturali dell'alveo 1. E' vietata la raccolta del legname trasportato a valle dal fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente per territorio e recante l'indicazione dei comuni nei quali si effettua la raccolta. 2. E' vietato l'abbattimento, il taglio o la raccolta della vegetazione ancorata anche soltanto in parte al fondo dei corsi d'acqua. 3. E' vietato il taglio di piante, arbusti o vegetazione con lo scopo di aprire nuovi percorsi per l'accesso al greto del fiume. 4. E' vietata la raccolta di legname recante bolli autorizzativi al taglio del Corpo Forestale dello Stato e del parco del Ticino e/o comunque segni che ne attestino la provenienza e la proprieta'. 5. E' vietata la raccolta di sassi quarziferi nell'alveo del fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente e certificazioni relative ai previsti oneri fiscali. 6. Per la realizzazione delle operazioni autorizzate di cui ai commi uno e cinque e' consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per l'accesso sul greto del fiume; in acqua e' sempre vietato l'uso di mezzi meccanici, con esclusione delle imbarcazioni. 7. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire centomila a lire unmilione.