Art. 17.
                          Norme finanziarie
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede
ai sensi della legge regionale in materia di collaborazioni esterne.
   2. Agli oneri di cui agli articoli 4 e 5 stimati in L.  30.000.000
per  l'anno  finanziario  1992  si  fa  fronte  con  gli stanziamenti
iscritti nei pertinenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione  per
l'anno 1992.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 30 giugno 1992
 
                               BRIZIO