Art. 17. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede ai sensi della legge regionale in materia di collaborazioni esterne. 2. Agli oneri di cui agli articoli 4 e 5 stimati in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1992 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1992. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 30 giugno 1992 BRIZIO