Art. 11. Commissariamento 1. L'Organo di controllo, qualora riscontri ritardi od omissioni ovvero inadempienze gestionali da parte degli Organi di gestione delle aree protette, provvede ad apposita segnalazione alla Giunta Regionale. 2. La Giunta Regionale provvede al commissariamento o allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.