Art. 11.
                          Commissariamento
 
   1. L'Organo di controllo, qualora riscontri ritardi  od  omissioni
ovvero  inadempienze  gestionali  da  parte  degli Organi di gestione
delle aree protette, provvede ad apposita  segnalazione  alla  Giunta
Regionale.
   2.  La  Giunta  Regionale  provvede  al  commissariamento  o  allo
scioglimento degli Organi degli  Enti  di  gestione  in  applicazione
dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.