Art. 12.
                    R e s p o n s a b i l i t a'
 
   1.  La  responsabilita' degli amministratori, dei dipendenti e dei
tesorieri  degli  Enti  di  gestione   delle   aree   protette   sono
riconducibili  alle  norme  di cui al Capo X della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55, per quanto applicabili.
   2. Ai Direttori degli Enti di  gestione  delle  aree  protette  si
applicano le norme previste per i Segretari comunali o provinciali di
cui  all'articolo  53  della  legge  8 giugno 1990, n. 142, in quanto
Segretari degli Organi degli Enti medesimi a norma  dell'articolo  9,
comma 28, e dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12.
   3.  Le norme di cui all'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142, si applicano anche ai dipendenti degli Enti di gestione
delle aree protette cui  siano  attribuite  formalmente  funzioni  di
responsabilita' tecnica e contabile.