Art. 12. R e s p o n s a b i l i t a' 1. La responsabilita' degli amministratori, dei dipendenti e dei tesorieri degli Enti di gestione delle aree protette sono riconducibili alle norme di cui al Capo X della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per quanto applicabili. 2. Ai Direttori degli Enti di gestione delle aree protette si applicano le norme previste per i Segretari comunali o provinciali di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto Segretari degli Organi degli Enti medesimi a norma dell'articolo 9, comma 28, e dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 3. Le norme di cui all'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano anche ai dipendenti degli Enti di gestione delle aree protette cui siano attribuite formalmente funzioni di responsabilita' tecnica e contabile.