Art. 13. Attivita' di controllo faunistico 1. Gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri economici, previsti dall'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, avvengono in conformita' ai principi di tali leggi ed in applicazione dei regolamenti degli Enti di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali o delle Aree attrezzate. 2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 4, dell'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera c): " c) da persone all'uopo autorizzate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, dando priorita' ai residenti nei Comuni dell'area naturale protetta. Tali soggetti intervengono sotto il diretto controllo dell'Ente e possono effettuare gli abbattimenti soltanto in presenza del personale di vigilanza delle Aree protette o di personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali interessate".