Art. 13.
                  Attivita' di controllo faunistico
 
   1.  Gli  abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
economici, previsti dall'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, avvengono
in conformita' ai principi di  tali  leggi  ed  in  applicazione  dei
regolamenti degli Enti di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve
naturali o delle Aree attrezzate.
   2.  In  attuazione  del  disposto di cui all'articolo 22, comma 6,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  al  comma  4,  dell'articolo  4
della  legge  regionale  8  giugno 1989, n. 36, dopo la lettera b) e'
aggiunta la seguente lettera c):
   "  c)  da  persone  all'uopo  autorizzate  con  deliberazione  del
Consiglio   Direttivo  dell'Ente  di  gestione,  dando  priorita'  ai
residenti nei  Comuni  dell'area  naturale  protetta.  Tali  soggetti
intervengono   sotto   il   diretto  controllo  dell'Ente  e  possono
effettuare  gli  abbattimenti  soltanto  in presenza del personale di
vigilanza delle Aree protette  o  di  personale  di  vigilanza  delle
Amministrazioni Provinciali interessate".