Art. 14.
                       S o r v e g l i a n z a
 
   1.  Ai fini del coordinamento dell'attivita' di sorveglianza delle
aree protette la regione ha facolta' di stipulare convenzioni con  le
province  e la citta' metropolitana, con le comunita' montane e con i
comuni.
   2. La regione ha altresi'  la  facolta'  di  stipulare  specifiche
convenzioni  con  il Corpo forestale dello Stato, cosi' come previsto
dal comma 2. dell'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
   3. I singoli Enti di gestione possono  stipulare  convenzioni  per
l'utilizzo delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37
della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.