Art. 15. Abrogazione di norme 1. E' abrogata la legge regionale 3 settembre 1984, n. 51. 2. Sono abrogati gli articoli 18 e 19 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 3. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 21 luglio 1992 BRIZIO