Art. 15.
                        Abrogazione di norme
 
   1. E' abrogata la legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.
   2.  Sono  abrogati  gli  articoli 18 e 19 della legge regionale 22
marzo 1990, n. 12.
   3. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 8 giugno  1989,
n. 36.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 21 luglio 1992
 
                               BRIZIO