Art. 2. Istituzione e gestione delle aree protette 1. Le aree protette, ivi comprese quelle di interesse provinciale, metropolitano o locale, sono istituite cosi' come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, con la classificazione di cui all'articolo 5 della stessa legge regionale. 2. La gestione delle aree protette e' di norma affidata ad appositi Enti strumentali di diritto pubblico. 3. La gestione delle aree protette di interesse provinciale, metropolitano o locale e' affidata ad Enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale o metropolitana: in tali aree le Province e la Citta' Metropolitana provvedono a garantire i finanziamenti per il conseguimento dei fini istitutivi e la regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del programma di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 4. Per la gestione dei servizi delle aree protette, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fatta esclusione del servizio di vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con Enti pubblici e/o con soggetti privati. 5. Gli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette sono soggetti a commissariamento da parte della Giunta Regionale, qualora ne ricorrano gli estremi, secondo il dettato dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Qualora il commissariamento riguardi aree protette di interesse provinciale, metropolitano o lo- cale, il Commissario e' nominato dalla Giunta Regionale d'intesa con la Provincia competente o con la Citta' Metropolitana.