Art. 2.
             Istituzione e gestione delle aree protette
 
   1. Le aree protette, ivi comprese quelle di interesse provinciale,
metropolitano  o  locale,  sono   istituite   cosi'   come   previsto
dall'articolo  6  della  legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, con la
classificazione di cui all'articolo 5 della stessa legge regionale.
   2. La gestione  delle  aree  protette  e'  di  norma  affidata  ad
appositi Enti strumentali di diritto pubblico.
   3.  La  gestione  delle  aree  protette  di interesse provinciale,
metropolitano o locale e' affidata ad  Enti  di  diritto  pubblico  a
prevalente  partecipazione  provinciale o metropolitana: in tali aree
le Province e  la  Citta'  Metropolitana  provvedono  a  garantire  i
finanziamenti  per  il conseguimento dei fini istitutivi e la regione
contribuisce agli  oneri  gestionali  sulla  base  dei  programmi  di
gestione  delle  aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie
trasferite  dallo  Stato  in  attuazione   del   programma   di   cui
all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
   4.   Per   la   gestione  dei  servizi  delle  aree  protette,  in
ottemperanza al  disposto  di  cui  all'articolo  23  della  legge  6
dicembre  1991,  n.  394, fatta esclusione del servizio di vigilanza,
possono essere  stipulate  convenzioni  con  Enti  pubblici  e/o  con
soggetti privati.
   5.  Gli  Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette sono
soggetti a commissariamento da parte della Giunta Regionale,  qualora
ne  ricorrano  gli estremi, secondo il dettato dell'articolo 20 della
legge regionale 22 marzo 1990, n.  12.  Qualora  il  commissariamento
riguardi  aree protette di interesse provinciale, metropolitano o lo-
cale, il Commissario e' nominato dalla Giunta Regionale d'intesa  con
la Provincia competente o con la Citta' Metropolitana.