Art. 4. Collegio dei Revisori dei Conti 1. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 14-bis. Collegio dei Revisori dei Conti 1. Per tutti gli Enti di gestione delle aree protette e' istituito un unico Collegio dei Revisori dei Conti nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e formato da tre componenti di cui due scelti tra funzionari regionali esperti in materia ovvero tra iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti ed uno designato dal Ministro del Tesoro". 2. Dopo il comma 2, dell'articolo 15 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunto il seguente comma: "2- bis. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e' corrisposta un'indennita' annua pari ad una mensilita' dell'indennita' globale spettante ai Consiglieri regionali. L'indennita' e' corrisposta dai singoli Enti di gestione sulla base di riparto effettuato con deliberazione della Giunta Regionale".