Art. 4.
                   Collegio dei Revisori dei Conti
 
   1. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo l'articolo  14
e' aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 14-bis.
                   Collegio dei Revisori dei Conti
 
   1. Per tutti gli Enti di gestione delle aree protette e' istituito
un  unico  Collegio  dei  Revisori dei Conti nominato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale e formato da tre componenti di  cui
due  scelti  tra  funzionari  regionali esperti in materia ovvero tra
iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti ed uno  designato
dal Ministro del Tesoro".
   2.  Dopo  il  comma  2,  dell'articolo 15 della legge regionale 22
marzo 1990, n. 12, e' aggiunto il seguente comma:
   "2- bis. Ai componenti del Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  e'
corrisposta    un'indennita'    annua    pari   ad   una   mensilita'
dell'indennita'   globale   spettante   ai   Consiglieri   regionali.
L'indennita'  e'  corrisposta dai singoli Enti di gestione sulla base
di riparto effettuato con deliberazione della Giunta Regionale".