Art. 7. Strumenti di attuazione 1. Sono strumenti di attuazione delle finalita' delle aree protette il Piano per il parco e il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili, di cui al comma 1. dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 2. Il Piano per il parco e' strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale e coincide, per queste aree, con il Piano di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 3. Il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili e' strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale ed e' predisposto ed approvato secondo le procedure di cui al comma 3. dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 4. L'articolo 23, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1980, n. 12, e' cosi' sostituito: "1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e' obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il Parco di cui all'articolo 25, comma 1., della legge 6 dicembre 1991, n. 394". 5. L'articolo 23, comma 2., della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' sostituito: "2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra enti di gestione, province o citta' metropolitana, comunita' montane, comuni e regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli enti predetti territorialmente interessati: i piani di area sono adottati dagli enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e', comunque, prevista, a seguito dell'adozione: a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori; b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati; c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno". 6. L'articolo 23, comma 3, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' sostituito: "3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione". 7. Dopo il comma 3. dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunto il seguente comma: "3.-bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente". 8. L'articolo 23, comma 5, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' sostituito: "5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello". 9. Sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione vigenti e le procedure di approvazione dei Piani di area in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.