Art. 7.
                       Strumenti di attuazione
 
   1.  Sono  strumenti  di  attuazione  delle  finalita'  delle  aree
protette  il  Piano  per  il parco e il Piano pluriennale economico e
sociale per la promozione delle  attivita'  compatibili,  di  cui  al
comma  1. dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli
strumenti di pianificazione e gestione del  territorio  di  cui  agli
articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
   2. Il Piano per il parco e' strumento proprio delle aree istituite
a  Parco  naturale  e  coincide, per queste aree, con il Piano di cui
all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
   3. Il Piano pluriennale economico  e  sociale  per  la  promozione
delle attivita' compatibili e' strumento proprio delle aree istituite
a  Parco naturale ed e' predisposto ed approvato secondo le procedure
di cui al comma 3. dell'articolo 25 della legge 6 dicembre  1991,  n.
394.
   4. L'articolo 23, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1980, n.
12, e' cosi' sostituito:
   "1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area
attrezzata,  Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme
dell'articolo 6, ove sia  espressamente  previsto  dal  provvedimento
istitutivo,  viene  redatto  un  Piano  di  area: il Piano di area e'
obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in
questo caso, il Piano per il Parco di cui all'articolo 25, comma  1.,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394".
   5.  L'articolo  23, comma 2., della legge regionale 22 marzo 1990,
n. 12, e' cosi' sostituito:
   "2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra enti di
gestione,  province o citta' metropolitana, comunita' montane, comuni
e regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti  degli  enti
predetti  territorialmente interessati: i piani di area sono adottati
dagli enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli  provvedimenti
istitutivi  e  per  gli  stessi  e',  comunque,  prevista,  a seguito
dell'adozione:
     a) la trasmissione agli Enti territoriali  interessati  al  fine
della   loro  pubblicazione  mediante  notizia  sui  rispettivi  Albi
pretori;
     b)  la  notizia   sul   Bollettino   Ufficiale   della   regione
dell'avvenuta   adozione  con  l'individuazione  della  sede  in  cui
chiunque puo' prendere visione degli elaborati;
     c) l'esame delle osservazioni che possono  essere  formulate  da
chiunque lo ritenga opportuno".
   6. L'articolo 23, comma 3, della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12, e' cosi' sostituito:
   "3.  Il  soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini
di   tempo   previsti   dalle   leggi   istitutive,   provvede   alla
predisposizione  degli  atti  conseguenti  da trasmettere alla Giunta
Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la
Commissione tecnica urbanistica e la  Commissione  Regionale  per  la
tutela  e  la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite
in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano  di  Area
definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione".
   7.  Dopo  il  comma  3.  dell'articolo 23 della legge regionale 22
marzo 1990, n. 12, e' aggiunto il seguente comma:
   "3.-bis. Trascorsi i termini temporali previsti per  l'adozione  e
per  l'esame  delle  osservazioni,  la  Giunta  Regionale esercita il
potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente".
   8. L'articolo 23, comma 5, della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12, e' cosi' sostituito:
   "5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme
di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla  data  di  entrata  in
vigore  delle  deliberazioni  del Consiglio Regionale di approvazione
dei  Piani,  che  sostituiscono  la  strumentazione  territoriale  ed
urbanistica di qualsiasi livello".
   9.  Sono  fatti salvi gli strumenti di pianificazione vigenti e le
procedure di approvazione dei Piani di area in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.