Art. 8.
                        Controllo sugli atti
 
   1.  Il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti degli Enti cui e'
affidata la gestione delle aree protette e' esercitato dalla  Sezione
territoriale   competente   dell'Organo  regionale  di  controllo  in
relazione al Comune presso il quale ha sede  l'Ente  cui  compete  la
gestione  dell'area  protetta,  anche qualora il territorio dell'area
stessa interessi piu'  Comuni  ricadenti  in  ambiti  di  riferimento
istituzionale diversi.
   2.  Sono  soggette  al  controllo  preventivo  di  legittimita' le
deliberazioni riservate  per  legge  ai  Consigli  Direttivi  nonche'
quelle  che  i  Consigli  stessi  e le Giunte esecutive intendano, di
propria iniziativa, sottoporre al controllo.
   3.  Le  deliberazioni  di  competenza delle Giunte esecutive nelle
materie di cui al comma 2 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, sono sottoposte al controllo nei limiti delle  illegittimita'
denunciate  qualora  almeno  un  terzo  dei  componenti del Consiglio
Direttivo ne  faccia  richiesta  scritta  e  motivata  all'Organo  di
controllo  con  l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'Albo dell'Ente.
   4. Entro gli stessi termini di cui  al  comma  3,  possono  essere
altresi'  sottoposte  al  controllo  le  deliberazioni  delle  Giunte
esecutive, ritenute viziate di incompetenza o  assunte  in  contrasto
con  atti  fondamentali del Consiglio Direttivo, qualora ne sia fatta
richiesta scritta e motivata da almeno un terzo  dei  componenti  del
Consiglio Direttivo.
   5.  I  tempi ed i modi di invio dgli atti al controllo sono quelli
stabiliti all'articolo 18 della legge regionale 10  luglio  1991,  n.
30.
   6.  La  regolarizzazione  degli  atti  avviene cosi' come previsto
all'articolo 19 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
   7. Le modalita' ed i termini del controllo sono  quelli  stabiliti
dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
   8.  Ad  avvenuta  esecutivita' degli atti deliberativi gli Enti di
gestione sono tenuti ad inviare copia delle deliberazioni al  Settore
Parchi  naturali  della  regione al fine di un corretto esercizio del
controllo di gestione e di funzionalia'.
   9. Il controllo di gestione e di funzionalita' di cui al comma  8.
si esercita e si esplicita attraverso il coordinamento da parte della
Giunta  Regionale delle iniziative e delle attivita' gestionali degli
Enti di gestione delle aree protette.