Art. 8. Controllo sugli atti 1. Il controllo di legittimita' sugli atti degli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette e' esercitato dalla Sezione territoriale competente dell'Organo regionale di controllo in relazione al Comune presso il quale ha sede l'Ente cui compete la gestione dell'area protetta, anche qualora il territorio dell'area stessa interessi piu' Comuni ricadenti in ambiti di riferimento istituzionale diversi. 2. Sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni riservate per legge ai Consigli Direttivi nonche' quelle che i Consigli stessi e le Giunte esecutive intendano, di propria iniziativa, sottoporre al controllo. 3. Le deliberazioni di competenza delle Giunte esecutive nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate qualora almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta scritta e motivata all'Organo di controllo con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo dell'Ente. 4. Entro gli stessi termini di cui al comma 3, possono essere altresi' sottoposte al controllo le deliberazioni delle Giunte esecutive, ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio Direttivo, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. 5. I tempi ed i modi di invio dgli atti al controllo sono quelli stabiliti all'articolo 18 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30. 6. La regolarizzazione degli atti avviene cosi' come previsto all'articolo 19 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30. 7. Le modalita' ed i termini del controllo sono quelli stabiliti dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30. 8. Ad avvenuta esecutivita' degli atti deliberativi gli Enti di gestione sono tenuti ad inviare copia delle deliberazioni al Settore Parchi naturali della regione al fine di un corretto esercizio del controllo di gestione e di funzionalia'. 9. Il controllo di gestione e di funzionalita' di cui al comma 8. si esercita e si esplicita attraverso il coordinamento da parte della Giunta Regionale delle iniziative e delle attivita' gestionali degli Enti di gestione delle aree protette.