Art. 9.
                   Bilanci degli Enti di gestione
 
   1. I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli  assestamenti
ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono
predisposti  e  gestiti  nel  rispetto,  in quanto applicabili, delle
normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981,  n.  55,  che
regolano i corrispondenti documenti della regione.
   2.  I  documenti  di  cui  al comma 1. sono approvati dai Consigli
Direttivi degli Enti di gestione e le deliberazioni  di  approvazione
sono sottoposte all'Organo di controllo che effettua il controllo nei
termini di cui al comma 8, dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990
n. 142.
   3.  L'approvazione  dei  documenti  di bilancio preventivo e delle
relative variazioni ed assestamenti e' subordinata alla  verifica  di
compatibilita'  con  i corrispondenti documenti regionali per le voci
riguardanti  l'assegnazione  annua  regionale  e  le  spese  per   il
personale.
   4.  Ad  avvenuta  esecutivita'  degli  atti deliberativi di cui al
presente articolo gli Enti di gestione sono tenuti ad inviarne  copia
integrale al settore parchi naturali della regione.
   5.  I  documenti  di  cui al presente articolo sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della regione, a norma dell'articolo  11,  comma
1, della legge 19 maggio 1976, n. 335.