Art. 9. Bilanci degli Enti di gestione 1. I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli assestamenti ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, che regolano i corrispondenti documenti della regione. 2. I documenti di cui al comma 1. sono approvati dai Consigli Direttivi degli Enti di gestione e le deliberazioni di approvazione sono sottoposte all'Organo di controllo che effettua il controllo nei termini di cui al comma 8, dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e delle relative variazioni ed assestamenti e' subordinata alla verifica di compatibilita' con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale. 4. Ad avvenuta esecutivita' degli atti deliberativi di cui al presente articolo gli Enti di gestione sono tenuti ad inviarne copia integrale al settore parchi naturali della regione. 5. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione, a norma dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 maggio 1976, n. 335.