Art. 2.
                   Potere regolamentare del comune
                nel settore della polizia municipale
 
   1.  I  comuni,  in  conformita'  a quanto disposto dall'art. 2 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento  dei  comuni  approvato  con
decreto del presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L
e  dalle  leggi  provinciali  previste  dal  comma  2 dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 19  novembre  1987,  n.  526,
emanano regolamenti per disciplinare il settore della polizia locale,
urbana  e  rurale  e  per  lo  svolgimento del relativo servizio e la
disciplina del personale ad esso addetto.
   2. Ove non si proceda  alla  costituzione  del  Corpo  di  polizia
municipale,  i comuni provvedono ad integrare il regolamento organico
del personale dipendente con apposite disposizioni per gli addetti al
servizio di polizia municipale, nel rispetto della  disciplina  della
funzione  disposta dalle leggi provinciali ai sensi del'art. 9, punto
1), del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.
670.