Art. 2. Potere regolamentare del comune nel settore della polizia municipale 1. I comuni, in conformita' a quanto disposto dall'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L e dalle leggi provinciali previste dal comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, emanano regolamenti per disciplinare il settore della polizia locale, urbana e rurale e per lo svolgimento del relativo servizio e la disciplina del personale ad esso addetto. 2. Ove non si proceda alla costituzione del Corpo di polizia municipale, i comuni provvedono ad integrare il regolamento organico del personale dipendente con apposite disposizioni per gli addetti al servizio di polizia municipale, nel rispetto della disciplina della funzione disposta dalle leggi provinciali ai sensi del'art. 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.