Art. 4. Dotazioni organiche dei servizi di polizia municipale 1. I comuni, nel definire i propri organici, prevedono specifiche dotazioni organiche per gli addetti ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale, nei limiti posti dalla legislazione vigente e secondo parametri fissati dalle leggi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 2 della presente legge.