Art. 4.
        Dotazioni organiche dei servizi di polizia municipale
 
   1.  I comuni, nel definire i propri organici, prevedono specifiche
dotazioni organiche per gli addetti ai servizi ed ai Corpi di polizia
municipale, nei limiti posti dalla  legislazione  vigente  e  secondo
parametri fissati dalle leggi provinciali di cui al comma 2 dell'art.
2 della presente legge.