Art. 5.
           Compiti dei comuni nel settore della formazione
                    e aggiornamento professionale
 
   1.   I  comuni,  singoli  o  associati,  o  le  loro  associazioni
rappresentative a livello provinciale, concorrono alla  formazione  e
aggiornamento  professionale  del  personale  addetto  al servizio di
polizia municipale, nell'ambito degli accordi di livello  provinciale
inerenti  la  formazione  dei dipendenti dei comuni, stipulati fra le
organizzazioni sindacali e le associazioni rappresentative degli enti
locali.