Art. 3. 1. Per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta da parte dei soggetti diversi dai comuni o da consorzi tra comuni, oltre alla autorizzazione regionale di cui alla lettera c) dell'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e' necessaria un'apposita licenza comunale da rilasciarsi al Comune nel cui territorio ricade l'area del centro.