Art. 3.
 
   1. Per la realizzazione e la gestione dei centri  di  raccolta  da
parte dei soggetti diversi dai comuni o da consorzi tra comuni, oltre
alla  autorizzazione regionale di cui alla lettera c) dell'art. 6 del
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e' necessaria  un'apposita  licenza
comunale  da  rilasciarsi  al Comune nel cui territorio ricade l'area
del centro.