Art. 2.
 
   1.  Nell'anagrafe  di  cui al precedente articolo vanno iscritti -
secondo un sistema di codificazione - tutti i soggetti a  favore  dei
quali  siano  state  disposte  erogazioni a carico del bilancio della
Regione,  anche  tramite  enti  dalla  stessa  delegati,  relative  a
contributi,  sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti ed in genere
a tutti i trasferimenti ed apporti di capitale verso i terzi.
   2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati  soggetti  anche  i
mutuatari  che  beneficiano  di contributi corrisposti da istituti di
credito.