Art. 2. 1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti - secondo un sistema di codificazione - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio della Regione, anche tramite enti dalla stessa delegati, relative a contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti ed in genere a tutti i trasferimenti ed apporti di capitale verso i terzi. 2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti da istituti di credito.