Art. 5. Regolamenti comunali 1. I Comuni, sentite le Associazioni territoriali di categoria, adottano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regolamenti per la disciplina dell'attivita' di estetista, che stabiliscono in particolare: a) le modalita' di programmazione dell'attivita' di estetista nell'ambito della programmazione dello sviluppo e qualificazione dell'artigianato di servizi su scala locale, secondo le modalita' di intervento definite dagli artt. 31 e seguenti della legge regionale n. 24 del 1988; b) la distribuzione degli esercizi sul territorio comunale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attivita'; c) i criteri per stabilire le distanze tra gli esercizi; d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, anche in relazione alla tutela sanitaria e alla sicurezza degli addetti e degli utenti; e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', nonche' le eventuali cause di sospensione o revoca; f) gli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi; g) l'obbligo e le modalita' di esposizione delle tariffe professionali; h) i criteri per il controllo dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita'. 2. I Comuni che hanno gia' adottato un regolamento ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 adeguano il medesimo alle disposizioni della legge statale e della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 4 agosto 1992 BOSELLI