Art. 5.
                        Regolamenti comunali
 
   1.  I  Comuni,  sentite le Associazioni territoriali di categoria,
adottano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
regolamenti  per  la  disciplina  dell'attivita'  di  estetista,  che
stabiliscono in particolare:
     a)  le  modalita'  di programmazione dell'attivita' di estetista
nell'ambito della  programmazione  dello  sviluppo  e  qualificazione
dell'artigianato  di servizi su scala locale, secondo le modalita' di
intervento definite dagli artt. 31 e seguenti della  legge  regionale
n. 24 del 1988;
     b)  la distribuzione degli esercizi sul territorio comunale e le
superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attivita';
     c) i criteri per stabilire le distanze tra gli esercizi;
     d) i requisiti di  sicurezza  e  igienico-sanitari  dei  locali,
anche  in  relazione  alla  tutela  sanitaria  e alla sicurezza degli
addetti e degli utenti;
     e) i criteri per il rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita', nonche' le eventuali cause di sospensione o revoca;
     f)  gli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura
degli esercizi;
     g)  l'obbligo  e  le  modalita'  di  esposizione  delle  tariffe
professionali;
     h)  i  criteri  per  il  controllo  dei  requisiti necessari per
l'esercizio dell'attivita'.
   2. I Comuni che hanno gia' adottato un regolamento ai sensi  della
legge   23   dicembre   1970,  n.  1142  adeguano  il  medesimo  alle
disposizioni della legge statale e della presente legge.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 4 agosto 1992
 
                               BOSELLI