Art. 3.
 
   1. Agli onerei derivanti dall'attuazione della presente legge  per
il 1992 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e
di  cassa,  di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 1992 e per gli  anni  successivi  con  i
corrispondenti  stanziamenti  di  bilancio,  utilizzando  quota parte
delle risorse assegnate alla regione ai sensi dell'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque  spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.
    Napoli, 22 luglio 1992
 
                        CLEMENTE DI SAN LUCA