Art. 3. 1. Agli onerei derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1992 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 e per gli anni successivi con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Napoli, 22 luglio 1992 CLEMENTE DI SAN LUCA