Art. 5.
 
   1. Alle spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla
presente  legge che ammontano a lire 100.000.000, si fa fronte con il
capitolo 7001201 dei fondi globali: fondo occorrente per  far  fronte
agli   oneri   derivanti   da   provvedimenti   legislativi   che  si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio  recanti  spese  per
investimenti   attinenti   alle   funzioni  normali  (elenco  n.  3).
Interventi  in  settori  diversi  -  che   presenta   la   necessaria
disponibilita'.  Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi
di bilancio dei rispettivi oneri finanziari.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
    Catanzaro, 26 agosto 1992
 
                               RHODIO