Art. 5. 1. Alle spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge che ammontano a lire 100.000.000, si fa fronte con il capitolo 7001201 dei fondi globali: fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3). Interventi in settori diversi - che presenta la necessaria disponibilita'. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio dei rispettivi oneri finanziari. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 26 agosto 1992 RHODIO