Art. 10. 1. Il numero 1) del primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal seguente: "1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'art. 15, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;". 2. Il numero 4) del primo comma del medesimo art. 18 e' sostituito dal seguente: "4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'art. 8, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente;".