Art. 10.
 
   1. Il numero 1) del primo comma dell'art. 18 della legge regionale
n. 7 del 1979 e' sostituito dal seguente:
    "1)  stabilisce  mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza
dei  delegati  di  lista  di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.   15,
appositamente  convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste
medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle
schede di votazione e sul manifesto  di  cui  al  numero  5)  secondo
l'ordine risultato dal sorteggio;".
   2. Il numero 4) del primo comma del medesimo art. 18 e' sostituito
dal seguente:
    "4)  trasmette  immediatamente  alla Prefettura del capoluogo del
collegio le liste definitive con i  relativi  contrassegni,  i  quali
devono  essere  riprodotti sulle schede di votazione con i colori del
contrassegno depositato presso la Cancelleria della  Corte  d'Appello
di Cagliari ai sensi dell'art. 8, per la stampa delle schede medesime
e per l'adempimento di cui al numero seguente;".