Art. 15.
 
   1. Dopo l'art. 20-quater della legge regionale n. 7  del  1979  e'
inserito il seguente:
 
                         "Art. 20-quinquies.
 
   1.  L'ufficio  centrale  regionale,  non appena scaduto il termine
stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel  caso  in  cui  sia
stato  presentato  reclamo,  non  appena  deciso in merito, compie le
seguenti operazioni:
    1) stabilisce mediante sorteggio, da  effettuarsi  alla  presenza
dei delegati di lista, appositamente convocati, il numero d'ordine da
assegnarsi  alle  liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni
saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al
successivo numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio.
    2) assegna un numero ai  singoli  candidati  di  ciascuna  lista,
secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
    3)  comunica  ai  delegati  di lista le definitive determinazioni
adottate;
    4) trasmette immediatamente alle Prefetture le  liste  definitive
con  i  relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle
schede di votazione con i colori del contrassegno  depositato  presso
la  Cancelleria  della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'art.
20- bis, per la stampa delle schede medesime e per  l'adempimento  di
cui al numero seguente;
    5)  provvede, per mezzo delle Prefetture, alla stampa delle liste
con relativo contrassegno e numero d'ordine  in  unico  manifesto  ed
alla  trasmissione  di esso ai Sindaci per la pubblicazione nell'albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici  entro  il  quindicesimo  giorno
precedente  la  data  delle  elezioni. Tre copie di ciascun manifesto
devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli uffici  elettorali
di   sezione:   una  a  disposizione  dell'ufficio  e  le  altre  per
l'affissione nella sala della votazione.".