Art. 15. 1. Dopo l'art. 20-quater della legge regionale n. 7 del 1979 e' inserito il seguente: "Art. 20-quinquies. 1. L'ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena deciso in merito, compie le seguenti operazioni: 1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al successivo numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio. 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alle Prefetture le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'art. 20- bis, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente; 5) provvede, per mezzo delle Prefetture, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.".