Art. 17.
 
   1. Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 7 del 1979
e' sostituito dal seguente:
   "Entro  il  venticinquesimo  giorno  successivo  a  quello   della
pubblicazione  del  decreto  di convocazione dei comizi elettorali, a
cura del Sindaco sono preparati i  certificati  di  iscrizione  nelle
liste  elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il
trentacinquesimo giorno successivo a quello della  pubblicazione  del
decreto  stesso.  Il certificato indica la circoscrizione, la sezione
alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il  giorno
e  l'ora  della votazione e reca due tagliandi, uno per ciascun turno
di  votazione,  che  vengono  staccati  dal  Presidente  dell'ufficio
elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.".