Art. 17. 1. Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal seguente: "Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca due tagliandi, uno per ciascun turno di votazione, che vengono staccati dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.".