Art. 18. 1. Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal seguente: "Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni ufficio elettorale di sezione: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell'art. 45 nonche' l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 46; 4) tre copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati della circoscrizione elettorale provinciale e di quella regionale; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 19 e dell'articolo 20-sexies; 7) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 8) due urne; 9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.".