Art. 18.
 
   1. Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale n. 7 del 1979
e' sostituito dal seguente:
   "Nelle  ore  antimeridiane  del giorno che precede le elezioni, il
Sindaco provvede a far  consegnare  al  Presidente  di  ogni  ufficio
elettorale di sezione:
    1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
    2)  un  esemplare  della  lista  degli  elettori  della  sezione,
autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un  estratto
di  tale  lista,  autenticato  in  ciascun  foglio  dal Sindaco e dal
Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
    3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato  di
voler  votare  nel  luogo  di detenzione a norma dell'art. 45 nonche'
l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato  di  voler
votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 46;
    4)  tre  copie  dei  manifesti  contenenti le liste dei candidati
della circoscrizione elettorale provinciale e  di  quella  regionale;
una  copia  rimane  a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre
devono essere affisse nella sala della votazione;
    5) i verbali di nomina degli scrutatori;
    6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a  norma
dell'art. 19 e dell'articolo 20-sexies;
    7)  i  pacchi  delle  schede  che al Sindaco sono stati trasmessi
sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro  esterno
del numero delle schede contenute;
    8) due urne;
    9)  due  cassette  o  scatole  per  la conservazione delle schede
autenticate da consegnare agli elettori;
    10) un congruo numero di matite copiative per la espressione  del
voto.".