Art. 19.
 
   1.  Dopo  il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 7
del 1979 e' inserito il seguente:
   "Le schede per il secondo turno di votazione per la circoscrizione
elettorale regionale  recano  soltanto  i  contrassegni  delle  liste
ammesse a parteciparvi.".