Art. 22.
 
   1. L'art. 30 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal
seguente:
   "Per  la nomina degli scrutatori si applica l'art. 6 della legge 8
marzo 1989, n. 95, come modificata dalla  legge  21  marzo  1990,  n.
53.".