Art. 23. 1. L'art. 31 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal seguente: "Il Segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado".