Art. 23.
 
   1. L'art. 31 della legge regionale n. 7 del 1979 e' sostituito dal
seguente:
   "Il  Segretario  del  seggio  e'  scelto,  prima dell'insediamento
dell'ufficio elettorale, dal Presidente di  esso,  fra  gli  iscritti
nelle  liste  elettorali  del Comune in possesso del titolo di studio
non inferiore al diploma di  istituto  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado".